STATUTO


ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DO STECCHE Via del Commercio,6 - Romano D'Ezzelino (VI) STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE A norma dell'art. 18 e 118 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 - 37 - 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DO STECCHE con sede in Romano D'Ezzelino (VI), Via del Commercio ed essa è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni per poter essere iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186 ed è retta dal presente statuto. Art. 2 - SCOPO SOCIALE L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. L'Associazione si propone di:2 a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività del gioco del biliardo, tiro al bersaglio con freccette e calcio balilla; b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport; e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. L'Associazione si affilierà ad una o più federazioni sportive e/o ad una o più enti di promozione sportiva rispettandone i relativi statuti e regolamenti. L'Associazione sarà soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni. Infine l'Associazione potrà presentare progetti, trattative private, richiedere ed ottenere contributi per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività e/o 3 concludere accordi con gli enti locali, come comuni, comunità montane, province, regioni, con il governo nazionale, enti morali pubblici e privati locali, nazionali e internazionali, enti di sviluppo, enti commerciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), consorzi, gruppi professionali, centri di ricerca e università nazionali e internazionali, consulenti esterni. L'Associazione Sportiva Dilettantistica promuove l'attività di biliardo sportivo in ottemperanza alle norme della F.I.Bi.S. (DSA riconosciuta dal CONI) in conformità alle direttive del CONI. Art. 3 - DURATA La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 - PATRIMONIO Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. Art. 5 - ENTRATE Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue o periodiche dei soci; b) contributi ordinari o straordinari dei soci;4 c) eventuali contributi da terzi privati o da enti pubblici o di qualsiasi altro genere; d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Art. 7 - SOCI Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Art. 8 Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 5 lettere a) e b) del presente Statuto.5 I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 5. Art. 9 Le categorie dei soci sono le seguenti : a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Art. 10 I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Art. 11 La qualità di socio si perde:6 a) per dimissioni; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione; d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea regolarmente convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità. Art. 12 - ORGANI SOCIALI Organi dell'Associazione sono : a) Assemblea generale dei soci b) Il Presidente c) Consiglio Direttivo7 Art. 13 - ASSEMBLEA "L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione mediante posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, o altro mezzo valido, spedita ai Soci, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal Libro Soci o in alternativa tramite affissione all'interno della Sede Sociale in apposito spazio dedicato alle comunicazioni verso i Soci almeno 15 giorni prima". Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione; c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;8 e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione. Art. 14 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.9 In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 26. Art. 15 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale d'Associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato. Non sono ammesse deleghe. Art. 16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.10 Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 14. Art. 17 Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica. Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri compreso il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, e il Vice Presidente.11 Il Consiglio nomina il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente determina la decadenza di tutti gli organi statutari. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Revisori. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Art. 19 Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva ed amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.12 Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato. Art. 20 - IL PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Potrà intrattenere rapporti di conto corrente con istituti di credito con firma singola ovvero congiunta a persona che volesse nominare o, ancora concedere la firma disgiunta a persona che intendesse delegare alla gestione del conto corrente. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti, il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente. Art. 21 - IL VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga 13 espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni. Art. 22 - IL SEGRETARIO/CASSIERE Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finchè lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili. Art. 23 - IL RENDICONTO FINANZIARIO Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Art. 24 - CLAUSULA COMPROMISSORIA Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio 14 arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo statuto della Federazione. Art. 25 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Federazione, con una copia del verbale. Art. 26 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi il diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata dal almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo verrà a favore di altra Associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo delle attività. Art. 27 - NORMA DI RINVIO15 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, e in subordine, secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di enti non commerciali ovvero, ai sensi dell'art. 148 del T.U.I.R., secondo le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale; b) devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità o ad enti dalle medesime finalità, in caso di scioglimento della Associazione; c) uniformità del rapporto associativo con esclusione della temporaneità della qualifica di socio; diritto di voto per i soci maggiorenni; d) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico finanziario; e) libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo (non sono ammesse deleghe), sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri della loro ammissione/esclusione, idonee forme di pubblicità delle convocazioni, deliberazioni e resa del conto; f) intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote associative. Art. 28 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici. I 16 rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione agli Organismi cui l'associazione aderisce per il costante aggiornamento degli atti federali. Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 16 ottobre 2017.